Art. 3.

      1. La regione Puglia, sentito il comune di Ostuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

 

Pag. 4

      2. Il regolamento di cui al comma 1 prevede:

          a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità pubblica con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso alla casa da gioco, prevedendo l'assoluto divieto per i minori di anni diciotto, nonché per tutti gli impiegati degli enti pubblici e di diritto pubblico della regione;

          b) la specie e i tipi di giochi che possono essere autorizzati; nella casa da gioco è comunque ammesso il gioco con slot machine:

          c) i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

          d) le particolari, opportune cautele per assicurare la correttezza della gestione amministrativa e il controllo delle risultanze della gestione medesima da parte degli organi competenti;

          e) le modalità per la concessione a terzi della gestione della casa da gioco; le garanzie per l'eventuale appalto e le debite cauzioni; le qualità morali e le condizioni economiche che il concessionario e il personale addetto devono offrire; le disposizioni per il regolare versamento al comune degli importi stabiliti per la concessione e i relativi controlli; la possibilità di revoca della concessione da parte dell'amministrazione comunale senza obbligo alcuno di risarcimento del danno o indennizzo, quando risulti la mancata ottemperanza da parte del concessionario alle condizioni previste nella concessione;

          f) ogni altra prescrizione e cautela idonea alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.